Statuto

 

  1. La Società Antroposofica in Italia è una associazione tra i soci regolarmente aderenti alla Società Antroposofica Universale, che ha sede in Dornach (Svizzera Sol.)
  2. Essa ha sede in Milano, via Privata Vasto n.4.
  3. Gli scopi della Società Antroposofica in Italia sono quelli espressi nei “Principii” della Società Antroposofica Universale (con sede nel Goetheanum in Dornach – CH Svizzera), ai quali in ogni punto la Società Antroposofica in Italia si uniforma; in particolare essa persegue il fine di far conoscere e promuovere lo sviluppo in Italia dell’antroposofia (o scienza dello spirito) in ogni ramo della cultura (arte, scienza, filosofia, teologia e delle attività pratiche che da essa derivano), mediante l’istituzione di scuole, corsi culturali, conferenze, centri di studio e di ricerca, manifestazioni artistiche, borse di studio, pubblicazioni periodiche o monografiche, sedi di cura o di coltivazioni biodinamiche, ecc., anche nelle forme di volontariato secondo le leggi vigenti.
  4. L’associazione non ha scopi di lucro.
  5. Gli organi della Società Antroposofica in Italia, sono:
    1.  l’assemblea dei soci;
    2. il comitato di direzione;
    3. un segretario generale o un collegio di presidenza composto da tre o cinque soci, i quali designano tra essi il segretario generale.
  6. Il Comitato di direzione è composto da:
    1. i fiduciari dei gruppi costituiti secondo il paragrafo 11 dei “Principii” della Società Antroposofica Universale, qui allegati sub B1;
    2. altri soci cooptati dal Comitato di direzione in un numero non superiore ai fiduciari di gruppo. Il Comitato provvede alla direzione della Società Antroposofica in Italia. Esso designa il segretario generale o i componenti il Collegio di Presidenza scegliendo tra i soci della Società. Le riunioni sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti e le decisioni, qualora non siano prese ad unanimità, sono efficaci se abbiano ottenuto il voto di almeno due terzi dei componenti presenti. Esso è convocato con lettera almeno sette giorni prima della riunione o con un telegramma nei casi più urgenti, dal segretario generale o da un altro componente del Collegio di Presidenza, indicando i temi da trattare.
  7. Il Collegio di Presidenza viene confermato o rinnovato in uno o più componenti, ogni tre anni. Non sussiste limite di tempo alla conferma dei componenti. Esso è convocato dal segretario generale o su richiesta di un altro suo componente, in qualsiasi momento. Le decisioni sono valide se prese con la maggioranza dei voti dei componenti, qualora non sussista l’unanimità.
  8. Il segretario generale rappresenta la Società Antroposofica in Italia presso la Società Antroposofica Universale. La rappresentanza della Società presso terzi può essere conferita dal comitato di direzione o ai componenti del Collegio di Presidenza disgiuntamente tra loro o al segretario generale.
  9. L’assemblea ordinaria dei soci è convocata, indicando i temi da trattare, una volta ogni anno, entro il mese di novembre, dal segretario generale o da un componente del Collegio di Presidenza per:
    1. essere informata sull’attività svolta e sui programmi futuri, dal segretario generale o dal Collegio di Presidenza;
    2. formulare proposte per l’attività futura;
    3. essere informata sull’attività dei gruppi o su altre iniziative antroposofiche;
    4. ratificare, quando sia avvenuta nel corso dell’anno, la cooptazione di nuovi componenti del comitato o la designazione di uno o più componenti nuovi del Collegio di Presidenza; 
    5. deliberare sul bilancio presentato dal Collegio di Presidenza;
    6. stabilire la quota annuale di associazione alla Società Antroposofica in Italia. Non sono ammesse procure per partecipare e votare in assemblea. L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione, se sono presenti più del 50% dei soci; in seconda convocazione quale che sia il numero dei presenti. Essa delibera con la maggioranza assoluta del voto dei presenti. Essa è presieduta da uno dei componenti del Collegio di Presidenza, scelto dagli stessi. L’assemblea designa, per la verifica del bilancio, un revisore, scegliendo tra i soci presenti.
  10. L’assemblea è convocata in via straordinaria dal segretario generale o da un componente del Collegio di Presidenza. Deve essere convocata quando o il comitato di direzione o un quinto dei soci ne facciano richiesta, indicando i temi da trattare. Essa delibera sulle modifiche dello Statuto. Essa è presieduta come al comma 4° dell’articolo 9. Essa è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei soci, in seconda convocazione con almeno la metà dei soci, e le sue delibere sono valide se ottengono i due terzi dei voti dei presenti. Il Collegio dì Presidenza può decidere che sulle modifiche di Statuto si proceda mediante referendum, comunicando ai soci, con lettera, la regola da modificare e il testo proposto.
  11. La convocazione deve essere resa nota ai soci, con l’indicazione dei temi da trattare, sei settimane prima della data dell’assemblea ordinaria e tre settimane prima della data dell’assemblea straordinaria, e ne deve essere data notizia, con il rispetto delle medesime scadenze, nel foglio di notizie per i soci. Le mozioni dei soci o dei gruppi di soci devono essere indirizzate al segretario generale o al Collegio di Presidenza, almeno una settimana prima della data di assemblea. La comunicazione del referendum deve essere spedita ai soci almeno tre settimane prima del giorno in cui deve pervenire la risposta con il voto.
  12. Le risorse per svolgere l’attività sociale sono rappresentate dai contributi dei soci, da contribuzioni straordinarie, da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie di beni mobili o immobili, nei limiti previsti dalle leggi vigenti. Il patrimonio attivo della associazione può essere rappresentato da beni mobili e immobili, anche acquistati ai sensi della L. 27.2.85, n.952 o per donazione o successione alle condizioni disposte dalle leggi vigenti, nonché dai crediti.
  13. Nel caso di scioglimento, le attività che residuano al compimento della liquidazione devono essere devolute ad istituzioni antroposofiche.
  14. Per quanto non regolato da questo Statuto valgono, ad integrarlo, i “Principii” della Società Antroposofica Universale, in quanto conformi alle leggi italiane, e comunque alle norme del codice civile e delle leggi italiane.

 

      Il trattamento dei dati personali dei soci è svolto nella banca dati elettronica della Società Antroposofica in Italia, nel rispetto della Legge 675/96, art 10, sulla tutela dei dati personali. Il trattamento dei dati, di cui garantiamo la massima riservatezza, è effettuato al fine di aggiornare i soci sulle iniziative svolte. I dati non saranno diffusi o comunicati a terzi, e ogni socio potrà richiederne, in qualsiasi momento, la modifica o la cancellazione, scrivendo alla segreteria in Via Privata Vasto, 4 – 20121 Milano. I soci che non desiderassero ricevere comunicazioni, possono farne richiesta.